Ti dico subito che questo é un argomento molto delicato, pieno di sfumature che puó benissimo passare in un attimo ad un atteggiamento considerato illegale.
Questo poi di sicuro é l'ultimo dei forum adatto a questo argomento.
Giá da come poni le domande, fa presagire che non sia nulla di legale.
Organizzare manifestazioni legali non é semplice, bisogna prima di tutto mettere al corrente gli istituti preposti ed avere un permesso per poter farlo.
Se si organizza una manifestazione senza permesso, sei passibile di denuncia.
Quindi penso che dovresti lasciar perdere o andare a chiedere in forum piú adatti a queste argomentazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art 18 R.D. 773/31 TULPS "I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali." Art. 25 "Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00". Art 123 R.D. 635/1940 Regolamento di Esecuzione del TULPS “Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'art 68 della Legge e ne informa tempestivamente il questore.