Cita il passo in cui la ns legge accetterebbe il rischio del nesso causale, please.
Poi quel "pare"... PARE A CHI?
O E' o NON E'!!!
Il pare NON ESITE!!!
In realtà anche quando lo trattammo in università non si parlò mai di una specifica disciplina. Penso che i vaccini vengano gestiti con sole norme di attuazione. Ma l'erogazione dell'indennizzo viene applicata come applicazione dell'art 3 della costituzione nel senso di uguaglianza sostanziale.
Ad ogni modo ho cercato i riferimenti normativi :
art .1 l 210/92
art 1. l 229/05
per i requisiti art. 2 l 139/2009 :
b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui allaprecedente lettera a) e la trasfusione con sangue infetto o la
somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione
obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o
dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza; limitatamente alle
transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati
deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalita' tra il
danno di cui alla lettera a) ed il decesso, accertato dalla
competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una
sentenza.
Quel "pare " che io ho utilizzato non viene stabilito dal giudice. Ma da una commissione medica che gli dice cosa fare.