mi hanno risposto ma ammetto di averci capito molto poco:
in attuazione del Regolamento europeo n. 2015/2120, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 348/18/CONS ha disciplinato le condizioni di fornitura e uso degli apparati terminali in modo che sia assicurata agli utenti la libera scelta del terminale per l’accesso ad Internet.
In caso di fornitura integrata di servizi e modem, gli operatori devono garantire agli utenti la possibilità di scegliere ed utilizzare liberamente le apparecchiature terminali senza oneri economici aggiuntivi, non giustificati da vincoli tecnici opportunamente motivati, né pregiudizi in termini di ritardi, interruzioni, impedimenti o deterioramenti nella qualità e nell’accesso ai servizi compresi nell’offerta commerciale (articolo 3, comma 4).
L’Autorità ha inoltre ritenuto di disporre, all’articolo 4 della delibera, precisi obblighi di segmentazione e trasparenza delle offerte, differenziati in base alle condizioni economiche di offerta del terminale; in particolare:
- in caso di fornitura del terminale a titolo gratuito, le condizioni di offerta del servizio non possono in ogni caso condizionare o limitare la decisione dell’utente finale di non rinnovare il contratto o esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione nei casi previsti dalla normativa;
- in caso di fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo oneroso, gli operatori sono tenuti a evidenziare separatamente e in maniera trasparente modalità e condizioni di offerta. Inoltre, per ciascuna offerta commerciale che prevede la fornitura dei servizi di accesso alla rete Internet in abbinamento con un’apparecchiatura terminale offerta a titolo oneroso, gli operatori si impegnano a formulare un’offerta corrispondente che non includa l’apparecchiatura terminale e i relativi costi o, in alternativa, rendono opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale.
Con riferimento, infine, ai contratti in essere alla data del 15 novembre 2018 prevedenti l’utilizzo del terminale a titolo oneroso, il provvedimento dell’Autorità stabiliva che gli operatori consentissero agli utenti il passaggio gratuito ad una equivalente offerta commerciale con la fornitura dell’apparecchio terminale a titolo gratuito o, alternativa, il recesso dal contratto, senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale (articolo 5, comma 1).
Come noto, a seguito di ricorso di alcuni operatori, l’efficacia di quest’ultima disposizione era stata sospesa in via cautelare dal Consiglio di Stato in attesa dell’udienza di merito presso il TAR Lazio. Con sentenza del 28 gennaio 2020, il TAR Lazio ha rigettato sul punto il ricorso degli operatori e ha confermato la validità della citata disposizione, attribuendo all'Autorità i compiti di esecuzione della sentenza.
*In definitiva, agli utenti, che alla data del 15 novembre 2018 erano titolari di contratti prevedenti la fornitura del terminale a titolo oneroso, gli operatori devono proporre il passaggio gratuito ad un un’offerta equivalente con terminale gratuito o, qualora non potessero, devono offrire all'utente la possibilità di recedere senza penali.
*Se l’operatore non ottempera alle disposizioni qui illustrate, l’utente - oltre a poter presentare una denuncia all’Autorità, attraverso l’apposito modello D da trasmettersi a mezzo posta elettronica all’indirizzo
denunce_ugsv@cert.agcom.it - potrà tutelare i suoi diritti, avviando una procedura di conciliazione.
Ai sensi del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti da ultimo approvato con delibera n. 353/19/CONS, il tentativo di conciliazione può essere esperito - a titolo gratuito e in modalità telematica - presso il Comitato regionale delle Comunicazioni (Co.Re.Com.) competente per territorio mediante la piattaforma Conciliaweb.
MA COSA DEVO FARE DI PRECISO?? sono ANNI che pago rate quali mi verranno rimborsate?
ho fatto 2 asterischi devo chiamare il 187?
poi quello che mi hanno scritto non indica come riavere le rate pate li cosa devo fare?