Quali sono i dubbi e le critiche alla riforma?
Nonostante l’impianto definito, la riforma lascia aperti diversi interrogativi tecnici e solleva critiche.
Una delle questioni più dibattute è la mancanza di un ricorso alla Corte di Cassazione contro le decisioni dell’Alta Corte. Attualmente, le decisioni disciplinari del CSM possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite della Cassazione (come previsto dall’art. 111 della Costituzione), un livello di controllo che nel nuovo sistema sembra mancare.
Inoltre, le associazioni dei magistrati (come l’
ANM) e l’attuale CSM hanno espresso preoccupazione che la separazione possa
indebolire l’indipendenza del pubblico ministero, rischiando di avvicinarlo troppo al potere esecutivo o di isolarlo.
Di contro, gli avvocati (come l’
UCPI e il
CNF) sostengono la riforma come attuazione del
giusto processo e della terzietà del giudice. Sottolineano, inoltre, come la stessa Corte Costituzionale abbia in passato affermato che la Costituzione non impedisce di configurare carriere separate (
sent. 37/2000).
Il panorama europeo è molto variegato e non esiste un modello unico.
In Francia, ad esempio, i PM (“magistrats du parquet”) sono gerarchicamente subordinati al Ministro della Giustizia, mentre solo i giudici godono di piena inamovibilità.
In Germania la separazione è netta: i giudici sono indipendenti, mentre i PM sono considerati funzionari amministrativi che dipendono, in ultima istanza, dall’Esecutivo.
In Spagna, il PM (ministerio fiscal) è autonomo ma diretto da un Procuratore Generale nominato dal Governo.
Il Portogallo, invece, presenta un modello dove il “ministerio publico” gode di ampia autonomia statutaria, con propri organi di autogoverno e senza interferenze dirette dell’Esecutivo.
Il percorso di questa riforma è particolare. Trattandosi di una modifica della
Costituzione, sono necessarie procedure aggravate. Il testo è stato approvato in Parlamento (in quarta lettura), ma
non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi richiesta per le modifiche costituzionali.
Quando ciò accade, la legge può essere sottoposta a un
referendum confermativo (o costituzionale) su richiesta di una parte del Parlamento, di alcune Regioni o di un certo numero di elettori. A differenza del referendum abrogativo (quello che serve per cancellare le leggi ordinarie), questo tipo di consultazione
non prevede un quorum minimo di partecipazione: vincerà l’opzione (Sì o No alla riforma) che ottiene semplicemente la maggioranza dei voti espressi, indipendentemente da quanti cittadini si recheranno alle urne.