Stralcio di articolo riguardo il diritto alla copia.
Tornando alla copia privata, vediamo che le misure di protezione confliggono con le misure in tema di libere utilizzazioni, in quanto impediscono, appunto, la realizzazione della copia medesima. La legge attualmente subordina la possibilità di realizzare la copia privata all’assenza di misure tecnologiche poste a tutela dell’opera digitale. Quindi, la legge prevede la copia per uso personale, ma punisce come reato la violazione delle protezione anti-copia, in quanto si altera (cracking) il software medesimo. La
sentenza n. 8787 del 2009, emessa dal tribunale di Milano, nega, in presenza di misure anti-copia, il diritto di creare una copia privata di un Dvd regolarmente acquistato o di ottenerne un’altra dal produttore. Quindi, una limitazione tecnologica imposta da una azienda privata ad un suo prodotto, di fatto giustifica la compressione di un diritto previsto dalla legge, nonostante il titolare dei diritti non subisca alcun danno dalla duplicazione!
La copia privata, infine, non è prevista per i programmi, ma solo per le opere audiovisive, per cui i software possono essere oggetto solo di copie di backup (cosiddetta copia di riserva).
Copia di riserva
Mentre la copia privata può essere eseguita senza un particolare motivo, purché per uso personale, la copia di riserva, prevista dall’articolo 64 ter della legge sul diritto d’autore (“
non può essere impedito per contratto, a chi ha diritto ad usare una copia del programma per elaboratore, di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso”), ha lo scopo specifico di proteggere l’utente dalla perdita o distruzione del supporto. Tale diritto è previsto espressamente solo per i programmi (software), non per le opere audiovisive, anche se alcuni autori ritengono che il principio possa essere esteso a queste ultime. In tal senso si espresse, infatti, nel lontano 1997, il pretore di Pescara con la sentenza n. 1769, statuendo che si dovesse ritenere separato il diritto d’autore dalla materialità del supporto magnetico, e che la duplicazione aveva appunto lo scopo di preservare l’opera, essendo il supporto magnetico di per sé deteriorabile.
La copia di riserva, comunque, per come è intesa oggi è ben diversa dalla copia privata. Chi effettua una copia di riserva di un software deve essere proprietario dell'opera originale, o comunque, deve avere il diritto di usare una copia del programma per elaboratore. Lo stesso non si può dire per la duplicazione di film e musica, dal momento che chi realizza una copia privata può essersi limitato a prendere in prestito da altri l'originale, senza esserne proprietario in alcun modo (a condizione che la riproduzione sia effettuata personalmente dal soggetto in questione).
È quindi evidente che l’autore di software è più tutelato rispetto all’autore di fono-videogrammi.