E visto che l'informativa è imposta per ogni opera o parte di essa, se allego all'e-mail un file contenente una mia poesia, dovrò peritarmi di corredare il messaggio di due informative: una per il testo dell'epistola e l'altro per la poesia! Non parliamo poi dei siti web strutturati attorno ad un data base (sono sempre di più, grazie alla diffusione del "php"); visto che anche le banche dati ricevono tutela dalla legge sul diritto d'autore (art. 64-quinquies e s.).
4. Ribadito, per chi non lo avesse ancora capito, che Internet non si limita al web - come sembra (erroneamente) presupporre il testo licenziato dalla Camera - e che lo scambio, la diffusione e la condivisione di informazioni e di file vengono usualmente effettuati lecitamente anche con altri mezzi (e-mail e P2P), giova ancora sottolineare che Internet è oramai il principale veicolo di informazioni per la comunità scientifica internazionale.
Non si può in alcun modo trascurare, infatti, che la normativa sul diritto d'autore protegge anche i contributi scientifici (non in quanto tali, chiaramente, ma in quanto opere letterarie), la diffusione dei quali avviene ormai, oltre che con i tradizionali canali dell'editoria professionale e specialistica, per mezzo della Rete. Sicché l'Italia si troverebbe in handicap rispetto agli altri paesi, visto che - ricevuto un file dall'estero - ci si troverebbe a poterlo immettere in rete solo corredandolo con l'idonea dichiarazione.
E l'impresa appare improba se la condivisione del file avviene con i software P2P, ovvero se il file è in formato "pdf" o in altro formato non modificabile. Una volta giunto in Italia, in questi casi, il file non potrebbe essere ulteriormente trasmesso o condiviso.
Mi pare evidente che - se una previsione simile diventasse legge - vi sarebbe un'ottima ragione in più per far fuggire all'estero quel poco di materia grigia che si ostina a presidiare il territorio italiano. Questa disciplina insulta e mortifica l'intelligenza e la creatività, costituendo una lampante rappresentazione dell'incompetenza, dell'improvvisazione e della mancanza di fantasia di chi l'ha scritta.
Ad ogni buon conto - mi si lasci passare la provocazione - non ho ben compreso per quale motivo il testo in esame, vista la transnazionalità della Rete, non impone a chi vi immette un opera di apporre l'idoneo avviso anche in lingua inglese. Sarebbe un bene, pertanto, se dopo "corredata da idoneo avviso" venissero aggiunte le parole "sia in lingua italiana, sia in lingua inglese".
5. La Camera non ha chiaramente tenuto in alcuna considerazione neppure il software posto in circolazione dai suoi stessi compilatori con una licenza GPL (il cosiddetto free software). Anche in tal caso, al software - per poter lecitamente circolare in rete - andrebbe associato un "idoneo avviso". Il contenuto di tale avviso, in questo caso, francamente mi sfugge, visto che è lo stesso autore a rinunciare ai propri diritti patrimoniali d'autore e ad autorizzare la riproduzione, l'uso e la diffusione del software.
6. Ciò detto - e non è poco -, vorrei sottolineare che (almeno a me) non è ben chiaro cosa debba intendersi per "avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi". L'ottenimento di adeguata autorizzazione dell'autore (o del diverso titolare dei diritti sull'opera) all'uso della stessa è condizione sufficiente per poter dichiarare che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla l.d.a.? Oppure occorre fare altro?
7. Infine, deve essere stigmatizzata la pecca più grande di una simile previsione normativa: nessun termine dilatorio è previsto per l'adeguamento, giacché non è previsto né un periodo di vacatio legis, né una disciplina transitoria. Con l'ovvia conseguenza - che solo una mente autistica (per la quale dopo la lettera h esiste una lettera h-bis!) poteva non prevedere - che la legge, entrando in vigore, coglierà molti (praticamente tutti) impreparati. Tutti i siti web italiani violeranno l'art. 1 del D.L. 72/2004 e chi ha immesso in rete opere tutelate dalla l.d.a. senza l'(in)opportuno ed idoneo avviso sarà multato.
Come se non bastasse, il nuovo testo dell'art. 1, comma 1, D.L. 72/2004 precisa inoltre che "le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione".
Giova sottolineare, ancora una volta, l'assurdità della previsione: si impone l'immediata adozione dell'avviso, ma solo in un secondo momento con d.p.c.m. saranno stabilite le modalità tecniche (cioè il come) e saranno individuati i soggetti obbligati all'inserzione dell'avviso stesso (cioè il chi). E perciò, in difetto del d.p.c.m., tutti coloro che immettono contenuti tutelati dalla l.d.a. saranno inizialmente tenuti ad inserire l'idoneo avviso, salvo dover magari scoprire in seguito che non erano obbligati.
Nel frattempo si saranno spesi dei soldi (e, comunque, si sarà perso del tempo) per adeguare il proprio sito e/o la propria attività di immissione in rete di opere. Soldi e tempo che - anche qualora il d.p.c.m. confermi la sussistenza dell'obbligo in capo al tale soggetto - non si sa se saranno stati ben spesi, visto che soltanto dopo averli spesi si apprenderà se le modalità tecniche con cui ci si è adeguati rispondono o meno a quelle dettate dal decreto di esecuzione. Se non rispondono, occorrerà rifare tutto daccapo!
Evidente l'effetto inflattivo della previsione, visto che le spese di gestione, manutenzione ed aggiornamento di un sito commerciale ricadranno sul costo dei beni e dei servizi offerti.
Da ultimo non posso evitare di sottolineare - ad ulteriore conferma della sciatteria con cui il testo è stato scritto - che nessun termine è previsto per l'adozione del d.p.c.m. (che potrebbe anche non essere mai adottato), sicché potrebbe rimanersi per molto tempo (anche per sempre) senza alcuna certezza in ordine alla individuazione dei soggetti obbligati e delle modalità di assolvimento dell'obbligo.
Gianluca Navarrini
Avvocato in Roma
Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Civile
componente del comitato scientifico di NewGlobal.it
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un solo commento ma che c????
questo è il testo della legge preso su un form di esperti del settore p2p