Sì, certo, ma è normato dal CAD. Non può non esserci una normativa alla base.
Regolamento UE 910/2014 eIDAS adottato quindi anche obbligatoriamente dall'Italia e specifica delle norme tecniche attuative tramite una serie di decreti ministeriali che ne disciplinano l'adozione e l'implementazione tecnica relativamenbte alle materie specifiche come ad esempio il D.M. 44 del 2014 del Ministero della Giustizia che disciplina le regole tecniche del Processo Civile Telematico come modificato dal D.M. 217 del 2023. Esistono comunque tre tipi di firma elettronica. Quella semplice, quella Avanzata e quella qualificata di cui si parla qui che consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale.
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I software utilizzati devono essere in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.
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Il CNIPA
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione istituito nel 2003 poi denominato DigitPA è cessato nel 2012 e sostituito dall'Agenzia per l'Italia Digitale AgID attualmente in essere.
La differenza tra un file firmato in Cades e uno firmato in Pades è che il contrassegno di firma digitale è stampato solo in quello firmato in Pades e non in quello Cades ed è per questo motivo che i files destinati alla stampa di solito sono firmati in Pades e poi spediti con ulteriore firma Cades una volta ridigitalizzati. Solo alcune categorie di dipendenti pubblici sono autorizzati alla stampa e utilizzo di copie dei documenti digitali e devono certificarne la conformità all'originale informatico come gli Ufficiali giudiziari ad esempio così come gli avvocati per gli atti del processo estratti dal fascicolo telematico.