Parola di gurista
Ho letto con attenzione il testo definitivo del decreto legge di cui tanto
si discute in questi giorni.Premetto che di legge qualcosina ne mastico,
essendo laureato in giurisprudenza. Dunque, questo è il link della legge 633
del 1941, quella che tutela il diritto d'autore:
<
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm> Facendo un controllo incrociato tra
le disposizioni precedenti e quelle che inceve vanno ad aggiornare il testo
originario, ho potuto dedurre alcune cose.
La pima considerazione riguarda la tipologia di sanzione applicabile. La
reclusione è applicabile solo nel caso in cui vi sia un fine di lucro.
Questo lo si deduce dall'aggiunta della lettera a-bis) all'art. 171-ter
della legge del 1941. Praticamente "chi in violazione dell'articolo 16,
diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di
condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni
di qualsiasi genere" viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In buona sostanza con l'aggiunta di questo comma, si è inteso reprimere il
fenomeno del p2p dal punto di vista della piratieria nel senso più stretto
della parola: chi condivide (attenzione: si parla infatti solo di "chi
diffonde" e non di chi fruisce di tali opere) per fini di lucro, da adesso
in poi può rischiare grosso.
Se invece andiamo a guardare a cosa può succedere all'utente domestico che
scarica opere protette dal copyright, ci aiuta in tal caso l'art. 174-ter:
anche esso infatti subisce un'aggiunta da parte del decreto Urbani. Adesso
la nuova formula di questo articolo prevede che "Chiunque, in violazione
dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante
programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o
assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e
connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce
di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non
concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del
materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano
a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello
spettacolo"
Innanzitutto spicca in maniera ben chiara l'esclusivo riferimento alle opere
cinematografiche o assimilate, per cui, almeno attenendosi al rigore
letterale della legge, le pesanti sanzioni di tale decreto non dovrebbero
applicarsi a chi scarica dal p2p altre tipologie di files. E poi resta
comunque salva l'applicazione della pena della reclusione nel caso in cui
questa attività di condivisione configuri il fine di lucro.
Per quanto riguarda invece la fantomatica attività di monitoraggio da parte
degli ISP, io direi che si sta facendo un po troppo allarmismo gratuito.
Iniziamo per punti. I commi che interessano più da vicino i provider sono il
4, 5 e 6. Il comma numero 4 nulla di nuovo e preoccupante secondo me
aggiunge a quello che già era previsto dalla precedente disciplina. Lo
riporto integralmente. "A seguito di provvedimento dell'Autorità
giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle
Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'
individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate"
Cosa significa? significa innanzitutto che i provider sono tenuti (come è
anche logico ) a comunicare alla autorità giudiziaria tutti i dati in loro
possesso per giungere ad individuare i responsabili delle condotte
sanzionabili nel caso in cui ci sia una indagine in corso. Ma sopratutto
significa che tale indagine in tal caso deve necessariamente essere partita
dalle forze dell'ordine o dalla stessa autorità giudiziaria. Cosa che era
perfettamente nei pieni poteri della magistratura e fattibile anche prima
dell'entrata in vigore di tale decreto. Non si fa alcun accenno invece ad
una attività di controllo degli ISP.
Analizziamo il comma 5. Si dice testualmente. "Su richiesta del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità
giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15 e 16 e 17 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in
essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i
contenuti segnalati"
In pratica, tradotto in italiano, nel momento in cui l'autorità giudiziaria
accerta le violazioni previste dal decreto Urbani, ne da comunicazione ai
provider. Su questi ultimi ovviamente ricade a questo punto l'obbligo sia di
rimuovere fisicamente il materiale incriminato e sia di oscurare i siti che
ospitano materiale coperto da copyright o che eventualmente promuovano od
incentivino le attività di file sharing. Se notate bene, nel comma appena
esposto si fa riferimento anche ai commi 14,15,16 e 17 di un altro decreto
legislativo (il numero 70 del 2003 che trovate
qui:<
http://www.interlex.it/testi/dlg0370>. ) . Di cosa si parla in
quest'altra legge? praticamente si affrontano vari aspetti legati all'
e-commerce e i commi menzionati prevedono una serie di limitazioni di
responsabilità dei provider per quanto riguarda le informazioni trasmesse,
memorizzate e infine i servizi di hosting. Si noti questo passaggio del
comma 17: "Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il
prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività
o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della
società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le
informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del
destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati,
al fine di individuare e prevenire attività illecite. "
Ovvero nulla di nuovo sotto al sole. Che significa? significa che già un
anno fa (aprile 2003) questo decreto legislativo permetteva, anzi obbligava
i provider che avessero avuto conoscenza di attività illecite compiute da
parte dei propri clienti ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria.
Infine l'ultimo comma, il numero 6: "I fornitori di connettività e di
servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti
idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2,
lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'
autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16
e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"
Traduzione: non è cambiato nulla rispetto ad un anno fa. Se leggete
attentamente ( ma nemmeno troppo attentamente) non si parla in alcun punto
di una qualunque attività di monitoraggio con filtri o ammeniccoli vari.
Assolutamente! Si ribadisce soltanto che nel momento in cui i provider
giungano a conoscenza di un atteggiamento sanzionabile dal decreto Urbani,
devono darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. Quindi ciò è
cosa ben diversa dal dire che adesso l'attività di indagine e di ispezione è
riservata ai singoli provider. Tra le altre cose non si accenna minimamente
alle modalità pratiche e concrete con le quali i provider potrebbero
giungere a conoscenza di una attività illecità.