l'art 495 riguarda le dichiarazioni fatte ad un pubblico ufficiale e qui non ce ne sono. non c'è niente per cui possa denunciare. Al limite può fare una causa civile dal giudice di pace
Art. 495.
(Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla
identita' o su qualita' personali proprie o di altri).
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale
l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui
persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. ((336))
La reclusione non e' inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio
stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita'
giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini,
ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.