Cassazione:scaricare non è reato!

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ballanz89

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Cassazione: scaricare non è reato

di V. Frediani (Consulentelegaleinformatico.it) - Una sentenza chiarisce i termini per i quali si può essere perseguiti per certi download. E quelli per i quali non è contestabile alcun reato. Il profilo giuridico

Roma - Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).

L'attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni: l'art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

L'art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli...
I giudici dei procedimenti precedenti avevano ravvisato entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un PC esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.

La punibilità degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi) con fini di lucro.

... secondo la Cassazione invece...
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.

Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti il legislatore, che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.

Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.

Interessante conclusione anche alla luce della continua incertezza vigente nella materia.


e voi cosa dite???:chupachup
 
Questa sentenza crea 1 precedente importantissimo. A mio avviso (e nn solo), la condivisione senza scopo d lucro d materiale protetto da copyright nn è reato, quindi sono pienamente d'accordo con la Corte di Cassazione. Ma questa è 1a questione trita e ritrita...
Spero solo ke il brutto andazzo ke si è preso in Italia subisca 1a svolta in positivo dopo questa storica sentenza...:ok:
 
Ottimo lavoro Ballanz! :ok::ok: Metto un link a questa pagina sul 3d della pirateria :) E ottimo precedente soprattutto, finalmente qlc apre gli occhi... Si spera :look:
 
Calma Calma, leggete:

Cassazione: prima della modifica legislativa, non costituiva reato la messa a disposizione di opere dell'ingegno tutelate

Con sentenza depositata il 9 gennaio scorso la Cassazione ha precisato che, prima delle intervenute modifiche legislative che hanno modificato l'art. 171-ter l.d.a., determinate condotto non erano da considerarsi punibili. La Corte ha ritenuto quindi che non fosse previsto dalla legge come reato avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente, utilizzando un computer configurato come server Ftp, e distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi per psx, video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici sul predetto server ftp.
Gli imputati avevano infatti creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico.

Fonte: Dirittodautore.it


Da quello che ho capito, con questa sentenza si afferam che PRIMA NON era reato scaricare, poi è stata modificata la legge.:sisi:
 
ho però letto che la sentenza si riferisce ad una legge vecchia sul diritto d'autore che era in vigore quanto il presunto reato è stato commesso. Per cui non brindate, la nuova legge sul diritto d'autore ha turato molte falle che permettono interpretazioni così di manica larga per gli imputati.

P.s. Inverter è stato + velocve e preciso di me
 
"Il Governo ha presentato alla Commissione Cultura della Camera la modifica dell'articolo 1 del Decreto Urbani contro la pirateria sui file audiovisivi.
Non sara' piu' vietato scaricarli e condividerli su Internet, se per uso privato, venendo incontro alle richieste della Fimi (discografici) e dei DS, che ritireranno la pregiudiziale di costituzionalita'. La Commissione la estendera' ad ogni espressione di ingegno creativo.


ho trovtao questo xò...:D
 
Argomento interessante... :D
ballanz89 ha detto:
"Il Governo ha presentato alla Commissione Cultura della Camera la modifica dell'articolo 1 del Decreto Urbani contro la pirateria sui file audiovisivi.
Non sara' piu' vietato scaricarli e condividerli su Internet, se per uso privato, venendo incontro alle richieste della Fimi (discografici) e dei DS, che ritireranno la pregiudiziale di costituzionalita'. La Commissione la estendera' ad ogni espressione di ingegno creativo.


ho trovtao questo xò...:D
Ballanz la fonte di questo ultimo intervento? :boh: :)
 
uptheirons84 ha detto:
...la condivisione senza scopo d lucro d materiale protetto da copyright nn è reato, quindi sono pienamente d'accordo con la Corte di Cassazione.

Quoto! E' vero e anche io son pienamente daccordo con la cassazione. ;)
 
beh, diciamo la verità...ki nn sarebbe d'accordo!:asd:
anke se le società nn lo accetteranno mai, xkè il loro profitto si basa sulla vendita non-gratis della loro merce..
 
ballanz89 ha detto:
"Il Governo ha presentato alla Commissione Cultura della Camera la modifica dell'articolo 1 del Decreto Urbani contro la pirateria sui file audiovisivi.
Non sara' piu' vietato scaricarli e condividerli su Internet, se per uso privato, venendo incontro alle richieste della Fimi (discografici) e dei DS, che ritireranno la pregiudiziale di costituzionalita'. La Commissione la estendera' ad ogni espressione di ingegno creativo.


ho trovtao questo xò...:D
Purtroppo si tratta di una notizia vecchia che risale al 2004, prima dell'approvazione del decreto Urbani.

In pratica niente di nuovo sotto il sole, finchè qualcuno non si prenderà la briga di rivedere la legge in questione, chi scarica e specie chi uploda lo fa a suo rischio e pericolo!

Cmq leggevo che in realtà leggendo bene la legge come risulta dopo la modifica del decreto Urbani, in pratica chi scarica solo per uso personale, ed in contemporanea non diffonde altro contenuto, non è punibile. Vale lo stesso per chi fa upload.

In pratica interpretando attentamente la legge, sembrerebbe che chi scarica per uso personale, quindi niente copie ad amici o simili, ma in contemporanea non diffonde altro materiale coperto da copyright, non sarebbe punibile.
Oppure chi uploda materiale però intanto non ne scarica altro, lo stesso non sarebbe punibile.

Ovviamente prendete queste info con le pinze, ma parrebbe essere questa la situazione attuale, quindi scaricare Torrent anche di materiale coperto da copyright non sarebbe punibile, perchè non è necessario condividerne dell'altro per poter scaricare quel determinato contenuto.

Invece scaricare, ad esempio da Emule, condividendo materiale protetto è reato.
 
cioè...cioè...quindi io adesso potrei dire "Ho appena scaricato da emuleun cd degli *******" e nessuno può dirmi niente? è addirittura legale se li uso solo per ascoltarmeli?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
 
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