Scoprire Account Gmail

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dionisio72

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Salve a tutti, nn so se è questo il Forum adatto ma ci provo.
Ho scoperto che una persona dal mio pc si collega x controllare una casella di posta G.mail, per poi cancellare la cronologia innerente a questo, c'era qualche sospetto ed un giorno ho beccato che si era collegato appunto x leggere la posta dal sito. Siccome ho disabilitato la registrazione dell'account quando ti colleghi ai vari siti dove ci vuole Account e Password sapreste indicarmi come scoprire l'indirizo incriminato non la password. E' un faccenda molto ma molto delicata.
Grazie fin d'ora.
 
se non vuoi che acceda al tuo pc allora mettigli una pass sul bios così non avrà accesso al pc. Per quanto riguarda scoprire i dati di navigazione non avrai supporto dato che è una violazione della privacy
 
Salve a tutti, nn so se è questo il Forum adatto ma ci provo.
Ho scoperto che una persona dal mio pc si collega x controllare una casella di posta G.mail, per poi cancellare la cronologia innerente a questo, c'era qualche sospetto ed un giorno ho beccato che si era collegato appunto x leggere la posta dal sito. Siccome ho disabilitato la registrazione dell'account quando ti colleghi ai vari siti dove ci vuole Account e Password sapreste indicarmi come scoprire l'indirizo incriminato non la password. E' un faccenda molto ma molto delicata.
Grazie fin d'ora.
Cenni riguardanti la normativa italiana

Con l’avvento di Internet si è presto percepita l’esigenza di ampliare il vecchio ordinamento giuridico e, di conseguenza, anche la normativa relativa al concetto di privacy che, fino a non molti anni fa, si occupava esclusivamente della tradizionale corrispondenza e della comunicazione telegrafica e telefonica.
Tra i reati penalmente punibili, in termini di Internet e privacy, ricordiamo:

  • La violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica.
  • La rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica.
  • L’intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.
  • Installazioni abusive di apparecchiature per le intercettazioni informatiche.
  • La falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche.
  • Rilevazione del contenuto di documenti informatici segreti.
  • L’accesso non autorizzato ad un sito.
  • Lo spionaggio informatico.
In un complesso iter di innovazione legislativo, risulta sicuramente basilare la promulgazione della legge 547/1993 che introduce, tra gli altri, l’importantissimo concetto di frode informatica definita dall’art. 10 all’art. 640ter c.p. secondo cui:
“chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal n.1 del secondo comma dell’art. 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. […]”.
Estremamente rilevante risulta anche la già citata legge 675/1996 che, sebbene non si occupi in modo specifico del contesto informatico, ricopre un ruolo fondamentale per ciò che concerne il trattamento e la protezione dei dati personali.
Dal 1º gennaio 2004 è inoltre in vigore il decreto legislativo n. 196 che ha puntato l’attenzione su tematiche importanti come le modalità con cui devono essere trattati i dati confidenziali nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e l’obbligo, da parte dei fornitori, di rendere l’utente più consapevole su come le loro informazioni riservate verranno trattate e utilizzate.
Ulteriori ragguagli e aggiornamenti al riguardo sono reperibili nei siti a fondo pagina.
Le direttive 95/46CE e 97/66/CE
Queste direttive si applicano sul trattamento dei dati su internet, infatti quando si accede ad Internet, vengono registrati dai providers in un file, la data l'ora, l'inizio e la fine del collegamento, oltre che l'indirizzo IP dell'utente . C'è da fare una distinzione, la direttiva 95/46/CE si applica a qualsiasi trattamento di dati personali indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato, mentre la direttiva 97/66/CE, si applica al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, tra cui rientrano anche i servizi Internet. Secondo la 95/46 CE il trattamento dei dati è legittimo se è consentito dall'individuo e ne deve essere a conoscenza. Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali l'art. 6 § 1, lett. e) della direttiva 95/46/CE dispone l'obbligo di non tenere i dati personali per un tempo maggiore di quello necessario per la finalità per i quali sono stati presi. L'articolo 6 della direttiva 97/66/CE: “impone che i dati sul traffico debbano essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione” . L'art. 12 della direttiva impone che i dati vengano comunicati all'individuo.
 
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