Questa è una delle mie risposte preferite, anche se un pò troppo rigida.
"Quando non si può fare la rinuncia all’eredità
Il primo caso in cui diviene impossibile effettuare la rinuncia all’eredità è quello di chi, pur possedendo uno o più beni del defunto:
non provvede ad effettuare l’inventario nei 3 mesi successivi al decesso
oppure, nei 40 giorni successivi all’inventario, non dichiara di voler rinunciare all’eredità.
Lo prevede l’articolo 485 del Codice civile. È tuttavia onere del creditore provare che l’erede si trovasse in possesso dei beni ereditati per poter agire contro di lui.
La seconda ipotesi in cui non è possibile più effettuare la rinuncia all’eredità si verifica quando l’erede pone in essere uno dei comportamenti che implicano l’accettazione tacita dell’eredità.
Tali sono tutte quelle condotte incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità quali ad esempio:
la vendita di un bene del defunto;
il prelievo dal conto corrente del defunto;
la riscossione dei crediti del defunto (ad esempio il canone d’affitto);
il pagamento dei debiti del defunto con denaro di quest’ultimo;
l’accatastamento in proprio favore di un immobile del defunto;
la locazione di un immobile del defunto.
Detto in termini pratici, l’erede che – anche involontariamente e nella più totale ignoranza – pone un atto di accettazione tacita dell’eredità dovrà pagare i creditori del cosiddetto
de cuius (appunto il defunto) o, in caso contrario, subirà un pignoramento."