Berluscomiche

Pubblicità
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

forbiddenevil

Utente Attivo
Messaggi
217
Reazioni
0
Punteggio
38
Scusate ma questa la dovevo proprio incollare !!! :sisi:



Abolizione dell'Ici proposta già dal 2000 da Bertinotti



Roma, 4 aprile 2006
Rifondazione Comunista ha presentato nel 2000 una proposta di legge, a prima firma Bertinotti, per l'abolizione dell'ICI sulla prima casa non di lusso. Pannella: "La clamorosa trovata del nostro davvero unico Presidente del Consiglio, l’ha trovata nell’archivio di Rifondazione Comunista, dove giaceva dal 2000. Non contento di avere sistematicamente fatta promozione e propaganda in tutte le nostre abitazioni, da molti anni, e ad un ritmo chaplinesco in questi ultimi mesi, dei suoi 'komunisti' mangiatori di bambini bolliti e del per lui bollito Romano Prodi, ha sparato come grande bomba elettoralistica né più e né meno che quanto previsto sin dal novembre 2000 nella Proposta di Legge di Rifondazione Comunista".

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERTINOTTI, GIORDANO, DE CESARIS, BONATO, BOGHETTA, CANGEMI, LENTI, MALENTACCHI, MANTOVANI, NARDINI, EDO ROSSI, VALPIANA, VENDOLA

Norme per l'esenzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) sulla prima casa di abitazione

RELAZIONE

Cari colleghi ! – L'abolizione di ogni imposta sulla prima casa è obiettivo condiviso da molte forze politiche. Nella finanziaria per il 2001, il governo ha inserito la completa esenzione della prima casa dall'IRPEF. In realtà, si tratta di una misura che favorisce in particolare i redditi più alti, in quanto si rivolge a tutti gli alloggi con rendita catastale superiore a 180 milioni, già esente dal pagamento dell'IRPEF.

Il valore catastale medio degli alloggi di categoria catastale A2 (civile abitazione), la categoria più alta tra gli alloggi non di lusso, è inferiore ai 180 milioni. Quindi, la misura della completa esenzione dell'IRPEF sulla prima casa avvantaggia solo marginalmente i proprietari di casa non di lusso, dove, risiedono tutti coloro con redditi medi e bassi.

Sarebbe stato preferibile, quindi, intervenire escludendo dall'esenzione dell'IRPEF le abitazioni di lusso, destinando le minori spese ad alleggerire l'altra imposta sulle abitazioni che pesa in modo rilevante sui proprietari di prima casa, ovvero l'ICI.

Intervenire, quindi, per eliminare il peso dell'ICI sulla prima casa per le abitazioni non di lusso, significa agire nella direzione dell'equità sociale e della redistribuzione del reddito a favore delle fasce più deboli. Nella presente proposta di legge si propone di non far più pagare l'ICI sulle abitazioni non di lusso adibite ad abitazione principale.

Non si tratta di una proposta demagogica, in quanto l'ammontare dell'ICI sulla prima casa rappresenta solo il 20% dell'intero introito dell'ICI.

Nella proposta, inoltre, non si penalizzano i Comuni ma si interviene per compensare il minor gettito per ICI sulla prima casa, da un lato, attraverso maggiori trasferimenti dello Stato, dall'altro dando possibilità ai Comuni di elevare in modo drastico l'ICI sulle case sfitte.

In dettaglio, la proposta di legge, costituita da un articolo, prevede :

* Al comma 1 l'esenzione dal pagamento dell'ICI in relazione all'unità immobiliare non di lusso adibita ad abitazione principale;

* Al comma 2, si stabilisce la possibilità per i comuni di elevare l'ICI sulle abitazioni sfitte da oltre 12 mesi, sulle aree fabbricabili e sui fabbricati diversi da abitazioni;

* Al comma 3, si definisce il meccanismo con il quale lo Stato interviene a sostegno dei comuni nel caso si determinassero minori introiti;

* Ai commi 4 e 5, si prevede che i proprietari di alloggi locati, secondo quanto previsto dal canale contrattuale concordato, possano portare in detrazione dal reddito imponibile l'ICI versata in relazione ai suddetti alloggi,poprtando a coperura di tale misura la soppressione della detrazione fiscale forfettaria del 15% per i proprietari che intendono locare gli alloggi a libero mercato. Si favorisce, in tal modo, l'abbassamento dei canoni di locazione;

* Con il comma 6, limitatamente al primo anno di applicazione, per impedire una diminuzione della liquidità per gli enti locali, che reintegrerebbero solo l'anno successivo le minori entrate, si istituisce un fondo presso il Ministero delle Finanze per anticipare ai comuni il 50% di quanto incassato nel 2000 di ICI per le abitazioni principali;

* Con il comma 7, infine, si definiscono le norme di copertura finanziaria degli altri interventi previsti.



ARTICOLATO
______

Articolo 1

1. A partire dall'anno d'imposta 2001, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9 sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

2. A partire dall'anno di imposta 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in relazione agli alloggi che risultino da 12 mesi non locati, ad eccezione di quelli dichiarati inagibili, può essere elevata dai Comuni fino al 10 per mille. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n° 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n° 61 , e successive modificazioni, tale aliquota può essere elevata fino al 14 per mille. L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sulle aree fabbricabili e altri fabbricati diversi da abitazioni, con superficie superiore ai 150 metri quadri, può essere elevata fino al 10 per mille;

3. Qualora i Comuni, dopo avere applicato l'aliquota massima prevista per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili e altri fabbricati diversi dalle abitazioni con superficie superiore ai 150 metri quadri, abbiano in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, un gettito complessivo inferiore a quello dell'anno 2000, la differenza viene ripianata attraverso i trasferimenti da parte dello Stato, da effettuarsi entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui l'imposta si riferisce;

4. A partire dall'anno d'imposta 2001, i proprietari di unità immobiliari che stipulano o rinnovano contratti di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n° 431, possono portare in detrazione del reddito imponibile l'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente all'unità immobiliare locata.

5. All'onere derivante da quanto previsto dal comma 4 si provvede a partire dal 1 gennaio 2002 mediante l'iscrizione di una apposita unità previsionale di base da stabilirsi in sede di legge finanziaria;

6. Limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, è istituito un fondo nazionale provvisorio presso il Ministero delle Finanze allo scopo di trasferire ai comuni il 50% delle somme incassate nell'anno 2000 alla voce Imposta Comunale sugli Immobili, relativa alle abitazioni principali. Tale anticipazione è integrata, a partire dall'anno 2002 per la restante somma non incassata nel 2001 a favore dei comuni che hanno operato, a partire dall'anno di imposta 2001, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Ai comuni, che non hanno applicato, a partire dall'anno di imposta 2001, quanto previsto al suddetto comma 2, i trasferimenti erariali sono ridotti dell'importo relativo alla anticipazione di cui al presente comma;

7. All'onere derivante da quanto previsto al comma 4 si provvede mediante la soppressione, a partire dall'anno fiscale 2001 della riduzione forfettaria del 15% di cui all'articolo 34, comma 4 del T.U.I.R., relativa ai proprietari , che stipulano o rinnovano i contratti di locazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n° 431.
 
beh non ci trovo nulla di male nel riprendere cose che si pensa possano giovare al paese (anche se sta cosa...non so quanto possa esserlo)
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top