Il titolare di un’utenza internet è tenuto a proteggere la propria rete; per configurare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico è necessario che vi sia la violazione di una protezione.
È innegabile che l’Italia sia il Paese europeo con la legislazione più ambigua in materia di accesso a reti internet e Wi-fi.
Il lento e travagliato cammino dell’Italia verso il Wi-fi libero (in allineamento con gli altri paesi europei) è stato non poco rallentato dal famoso
Decreto Pisanu [1], una normativa farraginosa, nata con finalità anti-terrorismo e unica in Europa, che nel tempo ha creato numerose incertezze e vuoti legislativi. La norma, tanto contestata, imponeva una serie di obblighi ai titolari di internet point, tanto da impedire, di fatto, ogni possibilità di generale collegamento a reti Wi-fi (leggi: “
Italia o Jurassic Park? Libero Wi-fi in libero Stato”).
Dopo la parziale abolizione operata nel 2011 (leggi: “
Decreto Pisanu addio”), ora che anche l’Italia sembrerebbe aver liberalizzato quest’ambito rimangono numerosi dubbi per quanto riguarda la responsabilità di chi mette a disposizione la propria rete internet a terzi, magari involontariamente, non proteggendone in alcun modo l’accesso, o per chi utilizza abusivamente una rete internet non protetta.
Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico
Il
codice penale italiano [2] prevede la pena della reclusione fino a 3 anni per chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o per chi mantiene un accesso contro la volontà espressa o tacita del proprietario.
Questo comporta che, se la rete domestica o aziendale non è protetta,
chiunque è liberodi accedervi, senza che ciò comporti un illecito penale, a patto che l’accesso alla rete internet non protetta non venga utilizzato per compiere reati
[3].
Negligenza nella gestione della propria rete domestica
Infatti se la rete altrui viene utilizzata per compiere attività illegali, come ad esempio il download di software contraffatti o di file coperti da diritto d’autore, le conseguenze potrebbero essere tutt’altro che rosee non solo per chi ha posto in essere tali condotte illecite, ma anche e soprattutto per chi non abbia provveduto a proteggere adeguatamente la propria rete internet. Infatti, il primo passo delle attività investigative in ambito informatico è quello di risalire all’identità dell’intestatario dell’utenza, e di contestargli il reato. È infatti quest’ultimo a risultare, in prima battuta, l’autore dell’illecito (per via dell’identificazione del proprio indirizzo IP), salvo prova contraria.
Per discolparsi l’intestatario dovrebbe dimostrare l’intrusione,
a sua insaputa, di un terzo nella propria rete internet, e questa eventualità potrebbe essere di non facile dimostrazione.
Anche qualora l’intestatario riuscisse a dimostrare l’intrusione, non eviterebbe comunque l’accusa di condotta negligente (cioè non adeguata) nella gestione della propria rete domestica.
Infatti, se è vero che non esiste una norma specifica che imponga a chi installa una rete internet di proteggerla con una password
[4], chi installa e gestisce una rete internet è
responsabile del suo corretto utilizzo [5].
di GIOVANNI FANTI