16/03/2007 Le nuove norme sono state varate oggi dal Consiglio dei ministri
Arresto fino a tre mesi per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; revoca della patente per chi inverte il senso di marcia sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali; limiti di velocita' a 100 km/h in autostrada e auto 'depotenziate' per i neopatentati. Sono alcune delle nuove norme previste dal disegno di legge, varato oggi dal Consiglio dei ministri, per fronteggiare le stragi sulle strade italiane.
[...]L'intervento normativo proposto dal Governo concerne la modifica dell'articolo 117 del Codice della strada in materia di limitazioni alla guida. Per i neo-patentati, (pat.B) ai quali la patente sia stata rilasciata a far data dal 1° giugno 2007, e' stata introdotta una ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non puo' essere superiore a 60 kW/t (limitazione esistente: entro tre anni conseguimento patente di categoria B non si possono superare i 100km/h in autostrada e i 90 km/h strade extraurbane principali. Modifica l'articolo 142 del codice della strada in materia di velocita' dei veicoli.L'eccesso di velocita' e' causa di circa il 13% degli incidenti stradali riconducibili alla condotta del conducente. Il citato articolo 142 e' stato percio' modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una piu' graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocita' accertato. In particolare: la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocita' oltre il limite consentito dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce: superamento del limite entro i 10 km/h; superamento limite oltre i 10 e fino a 40k/h con previsione aumento decurtazioni punti della patente da 2 a 5 punti; superamento limite oltre i 40 e fino a 60 km/h; supermento limite oltre i 60 km/h e previsione decurtazioni dalla patente pari a 10 punti. In caso di ulteriore violazione dei limiti di velocita' nel biennio di oltre 40km e fino a 60 km , e' prevista la sospensione della patente da 8 a 18 mesi; in caso di ulteriore violazione dei limiti di velocita' nel biennio di oltre 60 km e' prevista la revoca della patente.
[...]In caso di utilizzo di apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore durante la guida la sanzione pecuniaria e' ora stabilita da euro 148,00 a 594,00 euro e sospensione patente da 1 a sei mesi, in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente e' da 2 a 6 mesi.
[...]Il disegno di legge voluto dal Governo prevede anche la modifica agli articoli 186 e 187 del Codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le modifiche costituiscono una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', dell'Istituto Superiore di Sanita' e della Societa' Italiana di Alcologia, determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese. In particolare: per chiunque guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito,con l'arresto fino a tre mesi (era fino a un mese) e con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 (era da euro 258 a 1.032). Se il conducente provoca un incidente stradale, la pena e' l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni (era da quindici giorni a tre mesi) e, limitatamente alla guida in stato di ebrezza, del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Inoltre, con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo; e' previsto anche il ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari.[...]
Fonte: VITA.it
Arresto fino a tre mesi per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; revoca della patente per chi inverte il senso di marcia sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali; limiti di velocita' a 100 km/h in autostrada e auto 'depotenziate' per i neopatentati. Sono alcune delle nuove norme previste dal disegno di legge, varato oggi dal Consiglio dei ministri, per fronteggiare le stragi sulle strade italiane.
[...]L'intervento normativo proposto dal Governo concerne la modifica dell'articolo 117 del Codice della strada in materia di limitazioni alla guida. Per i neo-patentati, (pat.B) ai quali la patente sia stata rilasciata a far data dal 1° giugno 2007, e' stata introdotta una ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non puo' essere superiore a 60 kW/t (limitazione esistente: entro tre anni conseguimento patente di categoria B non si possono superare i 100km/h in autostrada e i 90 km/h strade extraurbane principali. Modifica l'articolo 142 del codice della strada in materia di velocita' dei veicoli.L'eccesso di velocita' e' causa di circa il 13% degli incidenti stradali riconducibili alla condotta del conducente. Il citato articolo 142 e' stato percio' modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una piu' graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocita' accertato. In particolare: la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocita' oltre il limite consentito dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce: superamento del limite entro i 10 km/h; superamento limite oltre i 10 e fino a 40k/h con previsione aumento decurtazioni punti della patente da 2 a 5 punti; superamento limite oltre i 40 e fino a 60 km/h; supermento limite oltre i 60 km/h e previsione decurtazioni dalla patente pari a 10 punti. In caso di ulteriore violazione dei limiti di velocita' nel biennio di oltre 40km e fino a 60 km , e' prevista la sospensione della patente da 8 a 18 mesi; in caso di ulteriore violazione dei limiti di velocita' nel biennio di oltre 60 km e' prevista la revoca della patente.
[...]In caso di utilizzo di apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore durante la guida la sanzione pecuniaria e' ora stabilita da euro 148,00 a 594,00 euro e sospensione patente da 1 a sei mesi, in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente e' da 2 a 6 mesi.
[...]Il disegno di legge voluto dal Governo prevede anche la modifica agli articoli 186 e 187 del Codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le modifiche costituiscono una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', dell'Istituto Superiore di Sanita' e della Societa' Italiana di Alcologia, determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese. In particolare: per chiunque guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito,con l'arresto fino a tre mesi (era fino a un mese) e con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 (era da euro 258 a 1.032). Se il conducente provoca un incidente stradale, la pena e' l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni (era da quindici giorni a tre mesi) e, limitatamente alla guida in stato di ebrezza, del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Inoltre, con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo; e' previsto anche il ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari.[...]
Fonte: VITA.it