Art. 635-quater (1)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Per dire, perché altrimenti con gli stessi ragionamenti una zip bomb che mi intasa il computer e mi manda in vacca magari una consegna lavorativa è un semplice gioco tra amici. Non è che perché pensi che siano cose che fanno solo nei film sia vero