GUIDA Leggere prima di postare foto di persone non note al pubblico

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L'immagine come dato personale

La legge stabilisce quale regola generale, che si possano pubblicare le immagini e i video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il proprio consenso alla pubblicazione.
Questa regola vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social network.
Il consenso della persona ritratta non è però sempre necessario, così come non sono sempre i medesimi i rischi per chi pubblica abusivamente le immagini altrui.

Quando non è necessario chiedere il consenso

Non è necessario chiedere il consenso della persona ritratta nell’immagine o nel video solo nei seguenti casi:
– la persona è nota al pubblico (es. un famoso attore) o ricopre un ufficio pubblico (es. politico);
– l’immagine si riferisce a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svolte in pubblico.
In questo caso l’immagine o il video devono riguardare l’evento pubblico in generale e non una o più persone specifiche. (es. un primo piano di una persona tra il pubblico)
La legge esclude la necessità del consenso anche qualora la pubblicazione sia connessa a finalità normalmente estranee a chi pubblica online, specialmente sui social network.
Si tratta di finalità di giustizia, di polizia, scientifiche, culturali o didattiche.

Minori

Qualora le immagini ritraggano un minore, è necessario il consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà.
Quanto detto finora si riferisce alla pubblicazione effettuata da privati per scopi non commerciali o di profitto.
Se la pubblicazione è effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (mezzi di informazione, imprese, professionisti ecc.), il consenso deve essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all’interessato l’informativa sulla privacy.

I rischi in caso di pubblicazione illecita

Nel caso in cui un privato pubblichi un’immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto, si commette un illecito di natura esclusivamente civile e l’interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video.
Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiederne il risarcimento.
Il risarcimento e la rimozione possono essere richiesti anche dai genitori, dal coniuge o dai figli della persona ritratta.

Il reato di diffamazione

Se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Il reato di trattamento illecito di dati

Chiunque pubblica immagini altrui senza averne acquisito il consenso per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento illecito di dati, punito con la reclusione fino a tre anni.
 
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